Art. 14.

  I  comuni  provvedono  annualmente  con  deliberazione, prima della
deliberazione  del  bilancio, a verificare la quantita' e la qualita'
di  aree  e  fabbricati  da destinarsi alla residenza, alle attivita'
produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962; n. 167, e
successive  modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e
5  agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in
diritto   di   superficie.  Con  la  stessa  deliberazione  i  comuni
stabiliscono  il  prezzo  di  cessione  per ciascun tipo di area o di
fabbricato.