Art. 14. I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantita' e la qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962; n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.