Art. 15.

  (1)  Per  l'anno  1983  ai  comuni  e  alle  province, la cui spesa
corrente   pro   capite  prevista  nel  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  1981  e'  inferiore  alla  media nazionale, e comunque a
tutti  i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e' consentito
di  procedere  all'assunzione  di nuovo personale per la sostituzione
delle unita' di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno
dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1 gennaio 1983.
  (2)  Per  le  province  e  per i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite risulti superiore a
quella  media nazionale 1981, nonche' per le aziende speciali e per i
consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere
contenute nel limite dell'80 per cento.
  (3) E' consentita inoltre l'assunzione:
    a)  di  personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri
in  numero  comunque  non  superiore  alla  punta  massima utilizzata
nell'anno 1982;
    b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione
di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10
maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani,  nonche'  per  le  opere  dichiarate  necessarie  per
l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare.
  (4)  I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di
cui  al precedente articolo 4, oltre allo esercizio delle facolta' di
cui  ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite
del  10  per  cento dei posti vacanti d'organico, purche' il rapporto
dipendenti-popolazione,   all'atto   dell'assunzione,   non   risulti
superiore  ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600
abitanti per le province.
  (5)  Restano  invariate,  anche  per  l'anno  1983,  le particolari
disposizioni  di  cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo
10  della  legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  circa  le supplenze e
modalita'   di   assunzioni   provvisorie,   nonche',  per  i  comuni
terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto,
le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del
citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.