Art. 15. (1) Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e' inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e' consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unita' di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1 gennaio 1983. (2) Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonche' per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento. (3) E' consentita inoltre l'assunzione: a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982; b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonche' per le opere dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare. (4) I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre allo esercizio delle facolta' di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purche' il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province. (5) Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalita' di assunzioni provvisorie, nonche', per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.