Art. 16. (1) Per l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. (2) Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'.