Art. 16.

  (1)  Per  l'anno 1983 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi,
da  iscrivere  nello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 93.
  (2)  Il  predetto  importo  e' parzialmente destinato alle spese di
gestione  delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica  mediante assegnazione a ciascuna
comunita'  montana  dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire
1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'.