Art. 17.

  Agli   effetti   delle   disposizioni  del  presente  decreto  sono
considerati  terremotati  i  comuni  della  Sicilia individuati con i
decreti  del  Presidente  della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7
febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno
1971,  n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio  1971,  n.  491,  e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12
febbraio  1973,  n.  8, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979,
di  cui  all'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  19 ottobre 1979, nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia
colpiti  dal  terremoto  del 1976 ed i comuni della Basilicata, della
Campania,  della  Puglia  e  della Calabria colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del 21 marzo 1982.