Art. 17. Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.