Art. 18. (1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento. (2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3. (3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni. (4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e' costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.