Art. 18.

  (1)  Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39
del   decreto-legge   28   febbraio  1981,  n.  38,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il
compito  di  studiare  e  verificare  il  livello  di prestazione dei
pubblici  servizi  locali,  le  sperequazioni esistenti nelle risorse
degli  enti  locali,  l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati
per  la  distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro
aggiornamento.
  (2)  Gli  enti  locali  sono  tenuti a fornire i dati richiesti dal
Ministero  dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe
a quelle indicate all'articolo 3.
  (3)  Per  il finanziamento delle relative spese di funzionamento e'
stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di
lire 200 milioni.
  (4)   Nell'ambito  della  Direzione  generale  dell'Amministrazione
civile del Ministero dell'interno e' costituita la Direzione centrale
per  la  finanza  locale  e per i servizi finanziari, alla quale puo'
essere  preposto  un  dirigente  generale di ragioneria del Ministero
dell'interno.