Art. 2.

  Per   l'anno  1983  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
corrispondere  a  ciascun  comune  e ciascuna provincia un contributo
pari:
    1)  all'ammontare  delle  somme  attribuite  per  l'anno  1982 in
applicazione  di  quanto  stabilito dall'articolo 5, primo comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  26  febbraio  1982, n. 51. L'importo di
dette  somme  e'  comunicato  dal  Ministero dell'interno entro il 31
marzo 1983;
    2)  all'ammontare  delle  somme attribuite ai sensi dell'articolo
5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1) e
alla  quota  parte,  sia  dell'avanzo  di  amministrazione  che dalle
entrate  una  tantum  utilizzata  per  il  finanziamento  delle spese
correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma,
del  medesimo  decreto-legge,  risultanti dal certificato finanziario
del bilancio 1982;
    3)  all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi
degli  articoli  5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui
al precedente punto 1).