Art. 3.

  (1)  Alla  corresponsione  dei  contributi  di  cui  al  precedente
articolo  2  provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro
il  31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983.
Per  le  province  e  per i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti  i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per
cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la
restante  quota  del  30  per cento viene erogata nel mese di gennaio
dell'anno 1984.
  (2)  L'importo  delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di
acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75 per cento della quarta
trimestralita' spettante per l'anno precedente.
  (3)  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonche' quelle di
cui  al  sesto  e  settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7
maggio  1980,  n.  153,  convertito, con modificazioni, nella legge 7
luglio 1980, n. 299.
  (4) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai
Ministeri  dell'interno  e  del  tesoro,  entro il 30 giugno 1983, di
un'apposita   certificazione,   firmata   dal  legale  rappresentante
dell'ente  e  dal  segretario,  le  cui  modalita' sono stabilite con
decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro,  sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e
l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.
  (5)  Il  certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo
al  competente  organo  regionale di controllo, il quale e' tenuto ad
attestare  che  il  certificato  stesso  e'  regolarmente compilato e
corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro
dieci  giorni  dall'avvenuto  esame  del bilancio, il medesimo organo
inoltra  il  certificato  con  le  modalita'  stabilite  nel  decreto
ministeriale   di  cui  al  precedente  quarto  comma,  ai  Ministeri
dell'interno  e  del  tesoro  e  alla  regione  e  ne  restituisce un
esemplare all'ente.
  (6)  I  comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa
le  entrate  a  specifica  destinazione  per  il  pagamento  di spese
correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti
di  credito  diversi  dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo
non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a
ciascun ente.