Art. 5.

  (1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite
e' calcolata sulla base dei seguenti criteri:
    a)  l'indice  di  spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista
originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli
enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 aprile 1981, n. 153;
    b)  la  spesa  e'  decurtata della quota per servizi consortili e
delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4;
    c)  la  spesa e' altresi' decurtata del 40 per cento per i comuni
disastrati  e  gravemente  danneggiati, del 20 per cento per i comuni
terremotati  e  del  10  per  cento  per  le  province e i comuni del
Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a
5.000 abitanti;
    d)  le  classi  di  popolazione per i comuni sono cosi' definite:
meno  di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000
a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da
60.000  a  99.999,  da  100.000  a  249.999, da 250.000 a 499.999, da
500.000 ed oltre;
    e) le classi per le province sono cosi' definite:
      province  con  meno  di 400.000 abitanti con territorio montano
superiore complessivamente al 30 per cento del totale;
      province  con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano
inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;
      province  con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti
e  con  territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento
del totale;
      province  con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti
e  con  territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento
del totale.
  (2)  Le  medie  su  base nazionale e per classi di popolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno.