Art. 5. (1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite e' calcolata sulla base dei seguenti criteri: a) l'indice di spesa e' ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153; b) la spesa e' decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4; c) la spesa e' altresi' decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti; d) le classi di popolazione per i comuni sono cosi' definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre; e) le classi per le province sono cosi' definite: province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale; province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale; province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale; province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale. (2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.