Art. 6.

  (1)  Le  province, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane
sono  tenuti  a  definire,  contestualmente  alla  deliberazione  del
bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi complessivi di tutti i
servizi  pubblici  a  domanda  individuale - e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi,
per  il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per
i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe
o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
  (2)  Con  lo  stesso  atto  vengono  determinate  le  tariffe  e le
contribuzioni.
  (3) Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro
e   delle   finanze,  sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
d'Italia,  l'Unione  delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale
comuni  comunita' enti montani, e' autorizzato ad emanare entro il 31
dicembre  1983  un decreto che individui esattamente la categoria dei
servizi pubblici a domanda individuale.
  (4)  L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con
riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese
per  il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi
gli  oneri  riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie.
  (5)  I  costi  comuni  a  piu'  servizi vengono imputati ai singoli
servizi  sulla  base di percentuali stabilite con la deliberazione di
cui al precedente primo comma.
  (6)  I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti
di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si
adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
  (7)  Restano  ferme  le  eccezioni  stabilite  con l'articolo 3 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.