Art. 7. 
 
  (1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione  della  sovrimposta
di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale  titolo
nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2  per
cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13  per  cento  dello
ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a
seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8  per
cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento. 
  (2) Le  percentuali  di  aumento  dei  trasferimenti  statali  sono
incrementate di un punto per i comuni terremotati, per i  comuni  del
Mezzogiorno non terremotati e per i comuni  interamente  montani  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
  (3) Qualora il gettito sia inferiore alla  previsione  iscritta  in
bilancio  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  la  differenza   verra'
corrisposta, a  consuntivo,  nella  misura  stabilita  al  successivo
quarto comma, dal Ministero  dell'interno,  a  titolo  di  contributo
integrativo, previo invio entro il termine perentorio del  30  giugno
1984,  di  una  dichiarazione  firmata  dal   legale   rappresentante
dell'ente e dal segretario, conforme al modello che  sara'  approvato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  e
l'Unione delle province d'Italia. 
  (4) La somma da rimborsare  viene  calcolata  tenendo  conto  della
differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo  e  secondo
comma e la somma accertata, comprensiva  delle  quote  versate  e  di
quelle da versare, ovvero, se  inferiore,  della  differenza  tra  lo
stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti
dall'anagrafe  tributaria  e  riferiti  ai  redditi  dei   fabbricati
dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982. 
  (5)   La   corresponsione   della   differenza    e'    subordinata
all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia  elettrica
di cui all'articolo 24 del presente decreto  ed  alla  copertura  del
costo  complessivo  dei  servizi  a  domanda  individuale   per   una
percentuale di almeno il 30 per cento. 
  (6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta  viene
comunque corrisposto un importo pari al  40  per  cento,  al  60  per
cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle  rate
dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 - con esclusione  degli
oneri per cui lo Stato non e' tenuto ad assicurare  il  finanziamento
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.  38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 - a
seconda che l'aliquota deliberata sia,  rispettivamente,  dell'8  per
cento, del 12 per cento, del  16  per  cento  o  del  20  per  cento.
L'ammontare viene conteggiato al netto degli  importi  corrispondenti
alla applicazione delle percentuali di incremento  di  cui  al  primo
comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d. 6 ed E  del
certificato finanziario del bilancio 1982. 
  (7) L'importo di  cui  al  precedente  comma  viene  corrisposto  a
consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il  termine
perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione. 
  (8) Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale
di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale  titolo
nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al  13  per
cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al  precedente
articolo 2 - diminuiti degli importi riportati nei punti d.  6  ed  E
del certificato finanziario del bilancio  1982  -  aumentato  di  una
somma corrispondente alle rate dei mutui il cui  ammortamento  inizia
nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale  e'  elevata
al 14 per cento. 
  (9) Qualora il gettito  accertato  sia  inferiore  alla  previsione
iscritta in bilancio ai sensi del  precedente  comma,  la  differenza
verra' corrisposta a consuntivo dal Ministero  dell'interno;  qualora
il gettito accertato  sia  superiore,  la  differenza  dovra'  essere
versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984. 
  (10)  Le  province  sono   tenute   ad   attestare   con   apposita
certificazione, da trasmettere al Ministero dello interno entro il 30
luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.