Art. 7. (1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento. (2) Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di un punto per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (3) Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verra' corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. (4) La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982. (5) La corresponsione della differenza e' subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento. (6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 - con esclusione degli oneri per cui lo Stato non e' tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 - a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d. 6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982. (7) L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione. (8) Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 - diminuiti degli importi riportati nei punti d. 6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 - aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale e' elevata al 14 per cento. (9) Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verra' corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovra' essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984. (10) Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dello interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.