ART. 5.

  L'affidatario  deve accogliere presso di se' il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando  le  prescrizioni  eventualmente  stabilite dall'autorita'
affidante.
  Si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
316 del codice civile.
  L'affidatario  deve  agevolare  rapporti  tra  il  minore  e i suoi
genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
  Le  norme  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano, in quanto
compatibili,  nel  caso  di  minori  ospitati  presso  una  comunita'
alloggio o ricoverati presso un istituto.