La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge

  La  presente  legge,  emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo
ed  industria  alberghiera, ferme restando le competenze previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Tali   principi   devono  garantire  l'equilibrato  sviluppo  delle
attivita' turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza
  delle  stesse  sia  sotto  il  profilo  sociale  che  sotto  quello
  economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a
statuto  speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano
previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
  Per   il   raggiungimento   degli  obiettivi  della  programmazione
economica  nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di
indirizzo  e  coordinamento  avvalendosi  degli organismi di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge.