Art. 10. Associazioni senza scopo di lucro Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.