Art. 10.
Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad
esercitare attivita' turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le
modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al
comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi.