Art. 10.
                  Associazioni senza scopo di lucro

  Le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  operano  a  livello
nazionale  per  finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono   autorizzate,   esclusivamente   per  i  propri  associati,  ad
esercitare attivita' turistiche e ricettive.
  Le  leggi  regionali  fissano  i  requisiti  minimi  omogenei  e le
modalita'  di  esercizio  per il compimento delle attivita' di cui al
comma   precedente,  assicurando  che  le  attivita'  medesime  siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi.