Art. 12. Disposizioni transitorie L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese. Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione. A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle: alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso; alberghi di lusso: cinque stelle; alberghi di prima categoria: quattro stelle; alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle; alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle; alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella. Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.