Art. 12.
                      Disposizioni transitorie

  L'assegnazione    delle    stelle    corrispondenti    alla   nuova
classificazione   fissata   dalla   presente  legge  avviene  in  via
definitiva,  entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di
strutture  e  servizi  che  saranno  nel  frattempo  apportati  dalle
imprese.
  Le  leggi  regionali  stabiliscono le fasi temporali intermedie per
l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne
hanno  i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della
scadenza  del  termine  di  cui  al primo comma, gli adeguamenti e le
opportune   trasformazioni  qualitative  in  modo  da  assicurare  un
graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985,  anche  in  assenza  di  legge
regionale,  le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la
seguente classifica a stelle:
    alberghi   di   lusso   in   possesso   di   standard  di  classe
internazionale: cinque stelle lusso;
    alberghi di lusso: cinque stelle;
    alberghi di prima categoria: quattro stelle;
    alberghi  di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
    alberghi  di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
    alberghi  di  quarta  categoria,  pensioni  di  terza categoria e
locande: una stella.
  Agli  effetti  della  normativa  tributaria gli alberghi con cinque
stelle  e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso;
gli  alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle
sono  equiparati  agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le
residenze  turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici
e  campeggi  con  quattro  stelle  sono  equiparati  agli alberghi di
seconda  categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
con  due  stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono
equiparati  agli  alberghi  di  terza categoria; gli alberghi con una
stella,   i  villaggi  turistici  e  campeggi  con  due  stelle  sono
equiparati  agli  alberghi  di  quarta  categoria; i campeggi con una
stella sono equiparati alle locande.