Art. 12.
Disposizioni transitorie
L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova
classificazione fissata dalla presente legge avviene in via
definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di
strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle
imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per
l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne
hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della
scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le
opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un
graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, anche in assenza di legge
regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la
seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in possesso di standard di classe
internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque stelle;
alberghi di prima categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre
stelle;
alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due
stelle;
alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e
locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque
stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso;
gli alberghi e le residenze turistico alberghiere con quattro stelle
sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le
residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici
e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di
seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono
equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una
stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono
equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una
stella sono equiparati alle locande.