Art. 2.
      Comitato di coordinamento per la programmazione turistica

  Il  Comitato  di  coordinamento  per  la  programmazione turistica,
nominato  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del
Consiglio  dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che
lo  presiede,  dai  presidenti  delle giunte regionali e delle giunte
provinciali  di  Trento  e  Bolzano  o  dai  componenti  delle giunte
medesime a tal fine delegati.
  Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
  Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica
le   finalita'   prioritarie  in  relazione  alle  quali  le  regioni
stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui
all'articolo 13 della presente legge.
  Il  medesimo  organismo  decide  la  convocazione  della Conferenza
nazionale  del  turismo,  di norma a scadenza triennale, per compiere
verifiche  della  situazione e dei problemi del settore e suggerire i
provvedimenti relativi.