Art. 2.
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che
lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte
provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte
medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di
coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica
le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni
stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui
all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere
verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i
provvedimenti relativi.