Art. 4.
                 Organizzazione turistica regionale

  Per l'espletamento delle attivita' di promozione e propaganda delle
risorse  turistiche  locali,  di  informazione  e  di accoglienza, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
costituzione  di  "Aziende  di  promozione  turistica"  (APT),  quali
organismi   tecnico-operativi   e  strumentali  muniti  di  autonomia
amministrativa e di gestione.
  Le    leggi   regionali   individuano   gli   ambiti   territoriali
turisticamente  rilevanti  in  cui  operano  le  aziende, nonche' gli
strumenti  e  le  modalita'  attraverso  le  quali  si  attua il loro
collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
  Le  leggi  regionali  disciplinano  compiti,  funzioni  e  forme di
coordinamento  delle attivita' delle aziende, assicurando la presenza
in  seno  a  tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti
locali  territoriali,  di  rappresentanti  delle  associazioni  degli
operatori   turistici   e   delle   organizzazioni  sindacali,  delle
organizzazioni  cooperative,  delle  associazioni  del  tempo libero,
nonche'  di  un  rappresentante designato dalle associazioni pro loco
operanti nel territorio.
  Le   aziende   provvedono,  previo  nulla-osta  della  regione,  ad
istituire   uffici   di   informazione  e  di  accoglienza  turistica
denominati IAT.
  L'uso della stessa denominazione (IAT) puo' essere consentito anche
agli  uffici  di  informazione  promossi  dalle "pro-loco" sulla base
delle disposizioni emanate con legge regionale.
  Con  lo  scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende  autonome  di cura, soggiorno e turismo il relativo personale
confluisce nel ruolo unico regionale.
  Le  entrate  anche  di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione  agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente
debbono  essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali
sono state attribuite o delegate le relative funzioni.