Art. 5.
                         Imprese turistiche

  Sono  imprese  turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
  I  titolari  o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una  sezione  speciale del registro istituito ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426.
  Per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  deve  essere presentata
domanda   alla   camera   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede
legale.
  Il richiedente deve:
    a)  aver  raggiunto  la  maggiore  eta',  ad eccezione del minore
emancipato  autorizzato  a  norma di legge all'esercizio di attivita'
commerciale;
    b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
    c)  non  essere  nelle  condizioni  previste dall'articolo 11 del
testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
    d)   aver   superato   un   esame   di   idoneita'  all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
  I  soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano  le  attivita'  di  cui  al  primo comma, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione su loro domanda.