Art. 5.
Imprese turistiche
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attivita' di gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in
una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11
giugno 1971, n. 426.
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede
legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita'
commerciale;
b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attivita' di cui al primo comma, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione su loro domanda.