Art. 6.
Strutture ricettive
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i
villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i
villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di
affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per
ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri
servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti
di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono
agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi
centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi
accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu'
locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno
di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di
pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il
soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali,
nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di
sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno
stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente,
servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti
in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di
servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni, con
contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi
operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita'
sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone
montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le
regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate
alla ricettivita' turistica.