Art. 7. Classificazione delle strutture ricettive Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze; almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale. I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma puo' essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attivita' di affittacamere. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e' punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.