Art. 7.
Classificazione delle strutture ricettive
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti
strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi
regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in
ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a
classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con
4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici
degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e
1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed
alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza
di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono
la propria attivita' integrata anche con altre attivita'
extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante,
rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione
estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria
attivita' per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei
campeggi di cui al presente comma puo' essere consentita per un
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere
indicata nelle guide specializzate nonche' segnalata nelle insegne
del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari
all'esercizio dell'attivita' di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione e'
punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da
un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il
termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31 luglio
di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il
regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione
per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture ricettive indicate
nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.