Art. 7. 
              Classificazione delle strutture ricettive 
 
  Le leggi regionali dettano criteri  per  la  classificazione  delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni  e  dei  requisiti
strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. 
  Con riferimento ai dati  di  cui  al  comma  precedente,  le  leggi
regionali prevedono cinque  classi  di  alberghi  contrassegnati,  in
ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. 
  Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono: 
    capacita' ricettiva non inferiore a sette stanze; 
    almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; 
    un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; 
    un locale ad uso comune; 
    impianti tecnologici e numero di addetti adeguati  e  qualificati
al funzionamento della struttura. 
  Secondo  i  medesimi  criteri,  le  leggi  regionali  provvedono  a
classificare le residenze turistico-alberghiere,  contrassegnate  con
4, 3 e 2 stelle. 
  Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la  denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso  degli  standards  tipici
degli esercizi di classe internazionale. 
  I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2  e
1 stella in rapporto al servizio offerto,  alla  loro  ubicazione  ed
alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. 
  I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3  e  2  stelle  in
rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed  alla  presenza
di attrezzature ricreative, culturali e sportive. 
  Vengono contrassegnate con una stella le  mini-aree  di  sosta  che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono
la  propria   attivita'   integrata   anche   con   altre   attivita'
extra-turistiche, al supporto del turismo  campeggistico  itinerante,
rurale ed escursionistico. 
  I  campeggi  e  i  villaggi  turistici  assumono  la  denominazione
aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per  la  doppia  stagione
estivo-invernale  o  sono  autorizzati  ad  esercitare   la   propria
attivita' per l'intero arco dell'anno.  La  chiusura  temporanea  dei
campeggi di cui al presente  comma  puo'  essere  consentita  per  un
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e  deve  essere
indicata nelle guide specializzate nonche'  segnalata  nelle  insegne
del campeggio o del villaggio turistico. 
  Le regioni individuano  con  legge  i  requisiti  minimi  necessari
all'esercizio dell'attivita' di affittacamere. 
  L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione  e'
punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da
un minimo di lire 500 mila ad  un  massimo  di  lire  3  milioni.  Il
termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26  marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni, e' anticipato al 31  luglio
di ciascuno degli anni cui la  denuncia  medesima  si  riferisce.  Il
regime dei prezzi concordati, previsto  dalla  presente  legislazione
per gli alberghi, e' esteso a tutte le strutture  ricettive  indicate
nell'articolo 6, gestite da imprese turistiche.