Art. 9.
Agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attivita',
ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti,
secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084.
L'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto
ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da
parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovra', in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella
agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere
posseduti dal direttore tecnico.
L'autorizzazione regionale e' subordinata al nulla-osta della
competente autorita' di pubblica sicurezza, per quanto attiene
all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e
12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni
relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco
viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici informazioni di cui all'articolo 4, viene raccolto in una
apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni
accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o
simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
Non potra', in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la
denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di
cui al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello
Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.