Art. 9.
                    Agenzie di viaggio e turismo

  Sono  agenzie  di  viaggio  e  turismo  le  imprese  che esercitano
attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni,
intermediazione  nei  predetti servizi o anche entrambe le attivita',
ivi  compresi  i  compiti  di assistenza e di accoglienza ai turisti,
secondo  quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto  di  viaggio  (CCV)  di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084.
  L'esercizio  delle attivita' di cui al comma precedente e' soggetto
ad  autorizzazione  regionale,  previo  accertamento  del possesso da
parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
    a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
    b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
    c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
  Il  rilascio  dell'autorizzazione  dovra',  in  ogni  caso,  essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
  Qualora  la  persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con  carattere  di continuita' ed esclusivita' la propria opera nella
agenzia,  i  requisiti  di  cui  al  comma precedente dovranno essere
posseduti dal direttore tecnico.
  L'autorizzazione  regionale  e'  subordinata  al  nulla-osta  della
competente  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  per  quanto  attiene
all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e
12  del  testo  unico  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
  Lo  Stato  cura  la  tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale  delle  agenzie  di  viaggio sulla base delle comunicazioni
relative  alle  autorizzazioni  rilasciate dalle regioni. Tale elenco
viene   pubblicato   annualmente   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  L'elenco  di  cui  al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici  informazioni  di  cui  all'articolo  4, viene raccolto in una
apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.
  In   occasione   del   rilascio  delle  autorizzazioni  le  regioni
accerteranno  l'inesistenza  di  agenzie  con  denominazione uguale o
simile, gia' operanti sul territorio nazionale.
  Non  potra',  in  ogni  caso,  essere  adottata  dalle  agenzie  la
denominazione di comuni o regioni italiane.
  Per  le  persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di
cui  al secondo comma e' subordinata al rilascio dei nulla-osta dello
Stato  ai  sensi  dell'articolo  58  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.