Art. 7. 
 
  1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai
lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle
prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1982 e' pari a
quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre
che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna
di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo
del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno
considerato.  Il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi
compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali,
per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e
assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo
del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno
considerato. 
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene
dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o
accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di
cui al  comma  precedente.  I  contributi  cosi'  determinati,  ferma
restando l'anzianita'  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo
comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo
all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi
risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana
lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i
periodi successivi al 31 dicembre  1982  ai  fini  del  diritto  alle
prestazioni non pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. 
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero
dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il
periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai
precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo
considerato per le quali sia stata prestata  attivita'  lavorativa  o
che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso
criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e
assistenziali. 
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi  1,  2,  3  e  4  del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti  ai  servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli, agli  apprendisti  e  ai
periodi di servizio militare o equiparato. 
  6. A decorrere dal 1 ottobre 1983  il  primo  e  il  secondo  comma
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre
1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un
trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque
retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in
base al presente decreto sempreche' per  ciascuna  settimana  risulti
una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore
lavorative. 
  In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre
solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore
lavorative". 
  7.  A  decorrere  dal  1  ottobre  1983  l'importo   minimo   della
retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi
volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media
della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente
inferiore alla retribuzione  settimanale  determinata  ai  sensi  del
primo comma del presente articolo. 
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le
categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla
retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali
in vigore per ciascuna categoria.  Per  i  lavoratori  autonomi  tale
contributo non puo'  essere  inferiore  a  quello  stabilito,  con  i
criteri  predetti,  per  i  lavoratori  dipendenti  comuni.  Per   le
categorie tenute al versamento di contributi volontari  mensili  tale
importo e' ragguagliato al mese. 
  9. Ai fini dell'accertamento del  diritto  e  della  determinazione
della  misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di   anzianita',   di
invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare  con
decorrenza   successiva   al   31    dicembre    1983,    a    carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori  dipendenti,  il  requisito
minimo  di  contribuzione  annua  e'  elevato  a  270   giornate   di
contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. 
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno
successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di
contribuzione effettiva. 
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31
dicembre  1982,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche
contribuzione relativa ad attivita' lavorativa  extra  agricola,  non
potra' valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di
settimane superiore a 52. 
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro
agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore
a 156 o 104 giornate per anno sono rivalutati, rispettivamente, per i
coefficienti 1,50 e 2,23. 
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero
minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare
versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli
obbligatori fino alla concorrenza del predetto numero.