La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
                           (Legge-quadro)

  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  capo IV, le regioni emanano
norme  in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia
e  di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai
capi I, II e III della presente legge.
  Fino  all'emanazione  delle  norme  regionali si applicano le norme
della presente legge.
  Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.