ART. 10.
                (Opere eseguite senza autorizzazione)

  Fermo   restando   quanto  disposto  dal  successivo  articolo  26,
l'esecuzione  di  opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla
normativa  vigente  o  in  difformita'  da  essa comporta la sanzione
pecuniaria   pari   al   doppio   dell'aumento   del   valore  venale
dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione  delle opere stesse e
comunque  in  misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di
richiesta  dell'autorizzazione  in  sanatoria  in corso di esecuzione
delle opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le
opere  siano  eseguite  in assenza di autorizzazione in dipendenza di
calamita'   naturali  o  di  avversita'  atmosferiche  dichiarate  di
carattere eccezionale la sanzione non e' dovuta.
  La  mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo
non  comporta  l'applicazione  delle  norme previste dall'articolo 17
della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20
della presente legge.
  Quando  le  opere  realizzate  senza  autorizzazione  consistono in
interventi  di  restauro  e  di risanamento conservativo, di cui alla
lettera  c)  del  primo  comma  dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  eseguiti  su  immobili  comunque  vincolati da leggi
statali  e  regionali nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorita'  competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione  di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
puo'  ordinare  la  restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire venti milioni.
  Qualora  gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti
su  immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera  A  dell'articolo  2  del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 16 aprile 1968, il
sindaco  richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali   ed   ambientali   apposito  parere  vincolante  circa  la
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di  cui  al  primo  comma.  Qualora  il  parere  non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.