ART. 11.
                  (Annullamento della concessione)

  In   caso  di  annullamento  della  concessione,  qualora  non  sia
possibile  la  rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione  in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato  dall'ufficio  tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio
tecnico  e'  notificata  alla  parte  dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
  L'integrale   corresponsione  della  sanzione  pecuniaria  irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13.