ART. 12.
(Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione)
Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono
demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformita', il sindaco applica una sanzione pari
al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita'
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.