ART. 12.
     (Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione)

  Le  opere  eseguite  in parziale difformita' dalla concessione sono
demolite  a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo,  e  comunque  non  oltre  centoventi  giorni,  fissato dalla
relativa  ordinanza  del  sindaco.  Dopo tale termine sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
  Quando  la  demolizione  non  puo' avvenire senza pregiudizio della
parte  eseguita  in conformita', il sindaco applica una sanzione pari
al  doppio  del  costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita'
dalla  concessione,  se  ad  uso  residenziale,  e pari al doppio del
valore  venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.