ART. 13. 
                    (Accertamento di conformita') 
 
  Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo  comma,
per i casi di opere eseguite in assenza di concessione  o  in  totale
difformita' o con variazioni  essenziali,  o  dei  termini  stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al  primo  comma  dell'articolo  9,
nonche', nei casi di parziale difformita',  nel  termine  di  cui  al
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di  opere  eseguite  in
assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e  comunque  fino
alla  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative,  il  responsabile
dell'abuso  puo'  ottenere  la  concessione  o  l'autorizzazione   in
sanatoria quando l'opera eseguita  in  assenza  della  concessione  o
autorizzazione e' conforme agli strumenti urbanistici generali  e  di
attuazione approvati e non in contrasto con quelli  adottati  sia  al
momento  della  realizzazione  dell'opera,  sia  al   momento   della
presentazione della domanda. 
  Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria  il
sindaco si pronuncia entro sessanta  giorni,  trascorsi  i  quali  la
richiesta si intende respinta. 
  Il rilascio  della  concessione  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo  di  concessione  in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5,
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
  Per i casi di parziale difformita'  l'oblazione  e'  calcolata  con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. 
  L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al  pagamento  di  una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila  a
lire due milioni.