ART. 13.
(Accertamento di conformita')
Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma,
per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9,
nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui al
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in
assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino
alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o
autorizzazione e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di
attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al
momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il
sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5,
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformita' l'oblazione e' calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a
lire due milioni.