ART. 14.
(Opere eseguite su suoli di proprieta'   dello   Stato   o   di  enti
                              pubblici)

  Qualora  sia  accertata  l'esecuzione di opere da parte di soggetti
diversi  da  quelli  di  cui  al  precedente articolo 5 in assenza di
concessione  ad  edificare,  ovvero  in totale o parziale difformita'
dalla  medesima,  su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di  enti  pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente
proprietario   del   suolo,   previa   diffida   non  rinnovabile  al
responsabile  dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato
dei luoghi.
  La  demolizione  e'  eseguita  a  cura  del  comune  ed a spese dei
responsabili dell'abuso.