ART. 15.
                     (Varianti in corso d'opera)

  Non  si  procede  alla  demolizione  ovvero  all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti  edilizi  vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non
modifichino  la  destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unita'  immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che
non  si  tratti  di  immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno
1939,  n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
e integrazioni.
  Le  varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro,
come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  L'approvazione  della variante deve comunque essere richiesta prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  La  mancata  richiesta  di  approvazione  delle  varianti di cui al
presente  articolo  non  comporta l'applicazione delle norme previste
nell'articolo  17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
dall'articolo 20 della presente legge.