ART. 16.
                            (Riscossione)

  I  contributi,  le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio
1977,  n.  10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione
emessa  dal  sindaco  a  norma  degli articoli 2 e seguenti del testo
unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.