ART. 16.
(Riscossione)
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio
1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione
emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.