ART. 17.
         (Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici)

  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi  per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione  e'  iniziata  dopo  l'entrata  in  vigore della presente
legge,  sono  nulli  e  non  possono essere stipulati ove da essi non
risultino,   per  dichiarazione  dell'alienante,  gli  estremi  della
concessione  ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata
ai  sensi  dell'articolo  13. Tali disposizioni non si applicano agli
atti  costitutivi,  modificativi  o  estintivi  di  diritti  reali di
garanzia o di servitu'.
  Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria,  ma  non il rilascio della concessione in sanatoria, agli
atti   di   cui   al  primo  comma  deve  essere  allegata  la  prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
  La  sentenza  che  accerta  la  nullita' degli atti di cui al primo
comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in
base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
  Se  la  mancata  indicazione  in  atto degli estremi non sia dipesa
dalla  insussistenza  della  concessione  al  tempo  in  cui gli atti
medesimi  sono  stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da  una  sola  delle  parti  mediante  atto successivo, redatto nella
stessa: forma del precedente, che contenga la menzione omessa.