ART. 18.
                           (Lottizzazione)

  Si  ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono  iniziate  opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia  dei  terreni  stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi  statali  o  regionali  o  senza  la prescritta autorizzazione;
nonche'  quando  tale  trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento  e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che,  per  le  loro  caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici,  il  numero,  l'ubicazione  o la eventuale previsione di
opere  di  urbanizzazione  ed  in  rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti,  denuncino  in  modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi  ad  oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni  sono nulli e non
possono   essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici  registri
immobiliari  ove  agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione    urbanistica,   contenente   tutte   le   prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
  Il  certificato  di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal  sindaco  entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla
presentazione  della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno  dei  condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
strumenti urbanistici.
  In  caso  di  mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto,   esso   puo'   essere   sostituito  da  una  dichiarazione
dell'alienante  attestante  l'avvenuta  presentazione  della domanda,
nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la  prescrizione,  da  parte  dello  strumento  urbanistico  generale
approvato, di strumenti attuativi.
  I  frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio  tecnico  erariale  se  non  e' allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove e' sito il terreno.
  I  pubblici  ufficiali  che  ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto  il  trasferimento,  anche  senza frazionamento catastale, di
appezzamenti  di  terreno  di  superficie inferiore a diecimila metri
quadrati  devono  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
registrazione,  copia  dell'atto  da  loro  ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
  Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di  terreni  a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con  ordinanza  da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo 6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere  in  corso  ed  il  divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse  con  atti  tra  vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
  Trascorsi   novanta  giorni,  ove  non  intervenga  la  revoca  del
provvedimento  di  cui  al  comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite  di  diritto  al  patrimonio  disponibile del comune il cui
sindaco  deve  provvedere  alla  demolizione  delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 7.
  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso  il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo  la  trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua
eventuale   cancellazione   o   della  sopravvenuta  inefficacia  del
provvedimento del sindaco.
  Il  quarto  comma  dell'articolo  31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150,  modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
e' abrogato.
  Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti  presentati  ai  competenti  uffici  del  catasto  dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle  divisioni  ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti
in linea retta ed ai testamenti.