ART. 19.
                       (Confisca dei terreni)

  La  sentenza  definitiva  del  giudice penale che accerta che vi e'
stata   lottizzazione   abusiva,  dispone  la  confisca  dei  terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
  Per  effetto  della  confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione abusiva.
  La  sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei
registri immobiliari.