ART. 20.
                          (Sanzioni penali)

  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
    a)  l'ammenda  fino  a  lire  20 milioni per l'inosservanza delle
disposizioni  previste  dalla  presente  legge, dalla legge 17 agosto
1942,  n.  1150,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dai  regolamenti  edilizi e dagli strumenti urbanistici, ovvero delle
prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla concessione;
    b)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire  100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei  lavori  in totale
difformita'  o  assenza  della  concessione  o  di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
    c)  l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio,  come  previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa
pena  si  applica  anche  nel  caso  di interventi edilizi nelle zone
sottoposte  a  vincolo  storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale,  in  variazione  essenziale,  in  totale difformita' o in
assenza della concessione.
  Le  disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di
cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.