ART. 21.
                    (Sanzioni a carico dei notai)

  Il  ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti  dagli  articoli  17  e  18  e non convalidabili costituisce
violazione  dell'articolo  28  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive  modificazioni,  e  comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
  Tutti   i   pubblici  ufficiali,  ottemperando  a  quanto  disposto
dall'articolo  18, sono esonerati da ogni responsabilita' inerente al
trasferimento  o  alla  divisione  dei  terreni;  l'osservanza  della
formalita'  prevista  dal  sesto comma dello stesso articolo 18 tiene
anche  luogo  del  rapporto  di  cui  all'articolo  2  del  codice di
procedura penale.