ART. 21. (Sanzioni a carico dei notai) Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da ogni responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalita' prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.