ART. 22.
                 (Norme relative all'azione penale)

  L'azione  penale  relativa  alle violazioni edilizie rimane sospesa
finche'  non  siano  stati  esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui al presente capo.
  Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso  il  diniego della
concessione  in  sanatoria  di  cui  all'articolo 13, l'udienza viene
fissata   d'ufficio   dal  presidente  del  tribunale  amministrativo
regionale   per   una   data  compresa  entro  il  terzo  mese  dalla
presentazione del ricorso.
  Il  rilascio  in  sanatoria  delle  concessioni  estingue  i  reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.