ART. 3.
(Ritardato od omesso versamento   del   contributo   afferente   alla
                            concessione)

  Le  regioni  determinano  le  sanzioni  per  il ritardato o mancato
versamento  del  contributo  di concessione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
  Il  mancato  versamento,  nei  termini  di legge, del contributo di
concessione  di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, comporta:
    a)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 20 per cento
qualora  il  versamento  del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
    b)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 50 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    c)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari al 100 per cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
  Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
  Nel  caso  di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
  Decorso  inutilmente  il termine di cui alla lettera c) del secondo
comma  il  comune  provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 16 della presente legge.
  Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno
la  misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel secondo comma.