ART. 4.
           (Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia)

  Il     sindaco     esercita     la     vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici  ed,  alle  modalita' esecutive fissate
nella concessione o nell'autorizzazione.
  Il  sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo
su  aree  assoggettate,  da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche  vigenti  o  adottate,  a vincolo di inedificabilita', o
destinate  ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale  pubblica  di  cui  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e
al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi.  Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonche' delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089,
e   29   giugno   1939,   n.  1497,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino
dello  stato  dei  luoghi,  previa comunicazione alle amministrazioni
competenti  le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista dal precedente comma, qualora
sia  constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle
norme,  prescrizioni  e  modalita'  di cui al primo comma, il sindaco
ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che  ha  effetto fino
all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi  di  cui  ai  successivi
articoli,  da  adottare  e  notificare  entro  quarantacinque  giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
  Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero
non  sia  stato  apposto  il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri  casi  di  presunta  violazione  urbanistico-edilizia, ne danno
immediata  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria,  al  presidente
della  giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.