ART. 5.
                 (Opere di amministrazioni statali)

  Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le  ipotesi  di  cui  al  precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi
dell'articolo  81  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  informa  immediatamente  il presidente della
giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete,
d'intesa  con  il  presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.