ART. 6.
(Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del
               costruttore e del direttore dei lavori)

  Il  titolare della concessione, il committente, il costruttore e il
direttore  dei  lavori  sono  responsabili, ai fini e per gli effetti
delle  norme  contenute  nel  presente  capo, della conformita' delle
opere  alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' a
quelle  della  concessione  ad  edificare  e alle modalita' esecutive
stabilite  dalla  medesima.  Essi sono, altresi', tenuti al pagamento
delle  sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
  Il   direttore   dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora  abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della
concessione  edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera
di  cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita'
o  di  variazione  essenziale rispetto alla concessione, il direttore
dei  lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione  resa  al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala
al  consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione
in  cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.