ART. 7.
(Opere eseguite in assenza  di  concessione,  in totale difformita' o
                     con variazioni essenziali)

  Sono  opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle
che   comportano   la   realizzazione   di   un   organismo  edilizio
integralmente     diverso     per     caratteristiche    tipologiche,
planovolumetriche   o   di  utilizzazione  da  quello  oggetto  della
concessione  stessa,  ovvero  l'esecuzione  di volumi edilizi oltre i
limiti  indicati  nel  progetto  e  tali  da  costituire un organismo
edilizio  o  parte  di  esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
  Il   sindaco,   accertata  l'esecuzione  di  opere  in  assenza  di
concessione,   in   totale  difformita'  dalla  medesima  ovvero  con
variazioni  essenziali,  determinate ai sensi del successivo articolo
8, ingiunge la demolizione.
  Se  il  responsabile  dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel  termine di novanta giorni
dall'ingiunzione,   il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'  quella
necessaria,   secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla
realizzazione  di  opere  analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto  gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo'   comunque   essere  superiore  a  dieci  volte  la  complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
  L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine  di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce   titolo   per   l'immissione   nel  possesso  e  per  la
trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere eseguita
gratuitamente.
  L'opera  acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a
spese  dei  responsabili  dell'abuso,  salvo  che  con  deliberazione
consiliare  non  si  dichiari  l'esistenza  di  prevalenti  interessi
pubblici  e  sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
  Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a
leggi   statali   o   regionali,   a   vincolo  di  inedificabilita',
l'acquisizione  gratuita,  nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso.  Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
  Il  segretario  comunale  redige  e  pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  riguardanti  opere o
lottizzazioni  realizzate  abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione  e  lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici.
  In  caso  d'inerzia,  protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione  della  inosservanza delle disposizioni di cui al primo
comma  dell'articolo  4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal  terzo  comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta
regionale  nei  successivi  trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti
eventualmente   necessari   dandone  contestuale  comunicazione  alla
competente  autorita'  giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
  Per  le  opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con
la  sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera
b),  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  come  modificato  dal
successivo  articolo  20  della presente legge, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.