ART. 8.
            (Determinazione delle variazioni essenziali)

  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  primo  comma del precedente
articolo  7,  le  regioni  stabiliscono  quali  siano  le  variazioni
essenziali  al  progetto  approvato, tenuto conto che l'essenzialita'
ricorre  esclusivamente  quando si verifica una o piu' delle seguenti
condizioni:
    a)  mutamento  della  destinazione  d'uso che implichi variazione
degli  standards  previsti  dal  decreto  ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
    b)  aumento  consistente  della  cubatura  o  della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
    c)  modifiche  sostanziali  di  parametri urbanistico-edilizi del
progetto   approvato   ovvero   della   localizzazione  dell'edificio
sull'area di pertinenza;
    d)   mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento  edilizio
assentito  in  relazione  alla classificazione dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
    e)   violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
  Non  possono  ritenersi  comunque  variazioni essenziali quelle che
incidono  sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
  Gli  interventi  di  cui  al  precedente primo comma, effettuati su
immobili  sottoposti  a  vincolo  storico, artistico, architettonico,
archeologico,  paesistico ed ambientale nonche' su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in  totale  difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti
degli  articoli  7  e  20  della  presente  legge.  Tutti  gli  altri
interventi   sui   medesimi   immobili  sono  considerati  variazioni
essenziali.