ART. 9.
              (Interventi di ristrutturazione edilizia)

  Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere
di  ristrutturazione  edilizia,  come  definite  dalla lettera d) del
primo  comma  dell'articolo  31  della  legge  5 agosto 1978, n. 457,
eseguite  in  assenza di concessione o in totale difformita' da essa,
sono  demolite  ovvero  rimosse e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistico-edilizi  entro il termine
stabilito  dal  sindaco  con  propria  ordinanza,  decorso  il  quale
l'ordinanza  stessa  e'  eseguita  a  cura  del  comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
  Qualora,  sulla  base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale,  il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di
valore  dell'immobile,  conseguente  alla  realizzazione delle opere,
determinato,  con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base  ai  criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la
esclusione,  per  i  comuni  non  tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla  categoria  A/1  delle  categorie  non comprese nell'articolo 16
della  medesima  legge.  Per  gli  edifici  adibiti ad uso diverso da
quello  di  abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del
valore  venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale.
  Qualora  le  opere  siano  state  eseguite su immobili vincolati ai
sensi  delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
l'amministrazione  competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva  l'applicazione  di  altre  misure e sanzioni previste da norme
vigenti,  ordina  la  restituzione  in  pristino  a  cura e spese del
responsabile  dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalita' diretti a
ricostituire  l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
  Qualora  le  opere  siano  state  eseguite  su  immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2  del  decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   97   del   16   aprile  1968,  il  sindaco  richiede
all'amministrazione  competente  alla  tutela  dei  beni culturali ed
ambientali  apposito  parere  vincolante  circa  la  restituzione  in
pristino  o  la  irrogazione  della  sanzione  pecuniaria  di  cui al
precedente  comma.  Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
  Si  applicano  le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo
7.
  E'  comunque  dovuto  il  contributo  di  concessione  di  cui agli
articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.