Art. 2.
           Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

  Il  Fondo  unico  per  lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i
diversi  settori,  fatto  salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in
rapporto  alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al
45  per  cento  per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento
per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di
prosa  ed  all'1  per  cento  per  quelle circensi e dello spettacolo
viaggiante.
  La  residua  quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri
derivanti  dall'applicazione  degli  articoli  4  e  5 della presente
legge,  nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in
base alle esigenze dei singoli settori.
  Il  Ministro  del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte
formulate  dal  Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima
dell'inizio  di  ciascun  esercizio  finanziario, il piano di riparto
della  quota  di cui al primo comma del presente articolo al Ministro
del   tesoro,   che  provvede  con  propri  decreti  alle  occorrenti
variazioni di bilancio.
  Analogamente  si  procede nel corso dell'esercizio finanziario alla
ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.