Art. 3. Consiglio nazionale dello spettacolo Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e' istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed e' composto da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri; c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro; d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione; e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali; f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali; g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300; h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); i) un rappresentante della Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE); l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI); m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana; n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI); p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale; q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale; s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale; t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film; w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali; x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale; y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima; z) sei eminenti personalita' della cultura nazionale. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva. Il Consiglio nazionale dello spettacolo e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti e' nominato un supplente; questi sostituisce altresi', automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo e' equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo. Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti. I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purche' le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.
NOTE Nota all'art. 3, secondo comma, lettera q): - Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, concerne Provvedimenti per la cooperazione. Il riconoscimento delle organizzazioni nazionali e' disciplinato dall'art. 5 di detto decreto. Nota all'art. 3, secondo comma, lettera y): L'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), nel primo comma, dispone: "Art. 44. (Circoli di cultura cinematografica). - Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dicci province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato". - Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella parte richiamata, dispone: "I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza le nominative in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti".