Art. 3. 
                Consiglio nazionale dello spettacolo 
 
  Presso il Ministero del turismo e dello  spettacolo  e'  istituito,
entro sessanta giorni  dall'approvazione  della  presente  legge,  il
Consiglio nazionale dello spettacolo. 
  Il Consiglio  e'  presieduto  dal  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed e' composto da: 
    a) il direttore generale dello spettacolo; 
    b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri; 
    c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro; 
    d)  un  rappresentante  designato  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione; 
    e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni  culturali
ed ambientali; 
    f) un rappresentante designato dal Ministro delle  partecipazioni
statali; 
    g) tre rappresentanti designati dalla  conferenza  Stato-regioni,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  12
ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 
300; 
    h) sei  rappresentanti  designati  dalla  Associazione  nazionale
comuni italiani (ANCI); 
    i) un rappresentante della Societa' italiana degli autori e degli
editori (SIAE); 
    l) tre  rappresentanti  designati  dalla  Unione  delle  province
d'Italia (UPI); 
    m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana; 
    n) un  rappresentante  dell'Ente  autonomo  di  gestione  per  il
cinema; 
    o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI); 
    p) tre rappresentanti delle  organizzazioni  professionali  della
produzione cinematografica, teatrale e musicale; 
    q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle
organizzazioni nazionali del movimento  cooperativo  riconosciute  ai
sensi del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
    r) tre rappresentanti delle  organizzazioni  professionali  della
distribuzione cinematografica, teatrale e musicale; 
    s)  tre   rappresentanti   delle   organizzazioni   professionali
dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale; 
    t) due rappresentanti delle  organizzazioni  professionali  delle
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; 
    u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; 
    v) tre rappresentanti delle  organizzazioni  professionali  delle
industrie tecniche cinematografiche, delle  industrie  cinetelevisive
specializzate, degli esportatori di film; 
    w) tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  professionali  dei
critici cinematografici, musicali e teatrali; 
    x) tre rappresentanti delle  organizzazioni  professionali  degli
autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale; 
    y) tre rappresentanti delle  associazioni  nazionali  di  cultura
cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4
novembre  1965,  n.  1213,  designati  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 3 della legge medesima; 
    z) sei eminenti personalita' della cultura nazionale. 
  Esercitano le funzioni di  segretario  effettivo  e  di  segretario
supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo
appartenenti alla carriera direttiva. 
  Il Consiglio nazionale dello spettacolo e' nominato con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni.  I
singoli membri possono essere riconfermati per una  sola  volta.  Per
ciascuno dei componenti e' nominato un supplente; questi  sostituisce
altresi', automaticamente, il  componente  effettivo  che  cessi  per
qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del  nuovo
titolare. La  presenza  del  supplente  nelle  sedute  del  Consiglio
nazionale dello spettacolo e' equiparata,  a  tutti  gli  effetti,  a
quella del membro effettivo. 
  Le  riunioni  del  Consiglio  nazionale   dello   spettacolo   sono
validamente tenute quando sia presente,  in  prima  convocazione,  la
maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un  terzo  dei
componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. 
  I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed  o)  sono  designati
dai rispettivi enti. 
  I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v),  w)  e  x)
sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna
di nominativi proposti dalle organizzazioni  nazionali  di  categoria
maggiormente rappresentative. I componenti di  cui  alla  lettera  z)
sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo. 
  Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non  siano  pervenute
le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo
e dello spettacolo provvede ad emanare,  con  riserva  di  successiva
integrazione, il decreto di costituzione del  Consiglio,  purche'  le
designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero  complessivo
dei componenti da nominare. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 3, secondo comma, lettera q):
            -  Il  decreto  legislativo  14  dicembre  1947, n. 1577,
          concerne    Provvedimenti    per    la   cooperazione.   Il
          riconoscimento    delle    organizzazioni    nazionali   e'
          disciplinato dall'art. 5 di detto decreto.

          Nota all'art. 3, secondo comma, lettera y):
            L'art.  44  della  legge  4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia), nel primo comma, dispone:
            "Art.  44.  (Circoli  di  cultura cinematografica). - Con
          decreto  del  Ministro  per  il  turismo  e  lo spettacolo,
          sentito   il  parere  della  commissione  centrale  per  la
          cinematografia,   vengono   riconosciute   le  associazioni
          nazionali    alle    quali    aderiscano,    all'atto   del
          riconoscimento,    circoli   di   cultura   cinematografica
          funzionanti da almeno tre anni in almeno dicci province. Il
          riconoscimento  e'  revocato  qualora  venga  meno  uno dei
          requisiti  in  base  ai  quali il riconoscimento stesso sia
          stato accordato".
            -  Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata, nella
          parte richiamata, dispone:
            "I  rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica
          saranno  nominati  dopo  il  riconoscimento  di  almeno due
          associazioni    nazionali    di    circoli    di    cultura
          cinematografica.  Queste  ne  designeranno a maggioranza le
          nominative  in  una  riunione convocata dal Ministro per il
          turismo  e  lo  spettacolo  alla  quale  saranno invitati i
          rispettivi rappresentanti".