Art. 4.
        Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

  Il  Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la
formulazione  del  programma  triennale  di sostegno e incentivazione
finanziaria  per  le  attivita' dello spettacolo. Nelle proposte sono
indicate  la  previsione  del  fabbisogno,  per  il  triennio  ed  in
relazione  alle disponibilita' del Fondo unico di cui all'articolo 1,
dei  diversi settori dello spettacolo, nonche' le forme di sostegno e
incentivazione  piu'  idonee  alla  diffusione  e  allo  sviluppo dei
singoli settori.
  A  tal  fine,  entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun
triennio,  il  Consiglio  nazionale dello spettacolo e' convocato dal
Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma
relativo  al  triennio in scadenza e per l'impostazione del programma
del triennio successivo.
  Sulla  base  di  detto  programma triennale, il Consiglio nazionale
dello  spettacolo  propone al Ministro del turismo e dello spettacolo
il  piano  annuale  di  riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della
presente legge.
  Il  Consiglio  nazionale  dello  spettacolo  puo'  altresi'  essere
convocato  dal  Ministro  autonomamente  o quando la convocazione sia
richiesta da almeno un quinto del suo componenti per esprimere pareri
su  questioni  attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o
su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione
dello spettacolo.
  Entro  tre  mesi  dalla  costituzione del Consiglio nazionale dello
spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo
e  dello  spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al
funzionamento  dell'organo  collegiale,  i  cui oneri fanno carico al
Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.