Art. 5. 
                    Osservatorio dello spettacolo 
 
  E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e  programmazione  del
Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo,  l'osservatorio  dello
spettacolo con i compiti di: 
    a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le  notizie  relativi
all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia  e
all'estero; 
    b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla  spesa  annua
complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti
locali, e all'estero, destinata al  sostegno  e  alla  incentivazione
dello spettacolo; 
    c) elaborare documenti di raccolta  e  analisi  di  tali  dati  e
notizie, che consentano di individuare le  linee  di  tendenza  dello
spettacolo nel suo complesso  e  dei  singoli  settori  di  esso  sui
mercati nazionali e internazionali. 
  A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo  e
dello  spettacolo  puo'   avvalersi,   con   appositi   incarichi   e
convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di  dieci
in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e
privati. 
  Le spese per la dotazione di mezzi e di  strumenti  necessari  allo
svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello  spettacolo,  nonche'
per le collaborazioni di cui al comma  precedente,  fanno  carico  al
Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.