ART. 2. 
 
  Formano oggetto  della  professione  di  odontoiatra  le  attivita'
inerenti alla diagnosi ed alla terapia  delle  malattie  ed  anomalie
congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle  e  dei
relativi tessuti, nonche' alla  prevenzione  ed  alla  riabilitazione
odontoiatriche. 
  Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i  medicamenti  necessari
all'esercizio della loro professione.