ART. 3.

  Gli   esami   di   Stato  per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio  professionale,  per  coloro che sono in possesso della
laurea   in   odontoiatria   e   protesi  dentaria,  hanno  carattere
specificatamente professionale.
  I  relativi  programmi  e  le norme concernenti lo svolgimento sono
determinati  con  regolamento  adottato  dal  Ministro della pubblica
istruzione  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n.
1378.
 
          NOTE

          Nota all'art. 3, comma secondo.
            Il testo dell'art. 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378
          (Esami   di   Stato  di  abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni) e' il seguente:
            "Gli esami hanno carattere specificamente professionale.
            I   programmi   degli  esami  sono  determinati  mediante
          regolamento   dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,
          sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e
          degli   Ordini   professionali  nazionali.  Con  lo  stesso
          regolamento  vengono  fissate anche le norme concernenti lo
          svolgimento degli esami.
            L'art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51, e' abrogato".