ART. 4.

  Presso  ogni  Ordine  dei medici-chirurghi e' istituito un separato
Albo  professionale  per  l'iscrizione di coloro che sono in possesso
della  laurea  in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione
all'esercizio  professionale  conseguita  a seguito di superamento di
apposito esame di Stato.
  A  tale  Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e
chirurgia  abilitati  all'esercizio  professionale  in possesso di un
diploma   di  specializzazione  in  campo  odontoiatrico,  nonche'  i
soggetti indicati al successivo articolo 20.
  L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad
altro Albo professionale.
  L'odontoiatra  iscritto  all'Albo  ha  la facolta' di esercitare la
professione in tutto il territorio dello Stato.