ART. 4. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e' istituito un separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche' i soggetti indicati al successivo articolo 20. L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con la iscrizione ad altro Albo professionale. L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.