ART. 5. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che siano in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo dei medici-chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.